23 febbraio: Somministrazione di manodopera e principio di temporaneità

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Corte di Cassazione
Ordinanza n. 2637 del 2026
La giurisprudenza ribadisce che la somministrazione di manodopera è un istituto che deve restare intrinsecamente temporaneo, e non può trasformarsi in una modalità surrettizia per coprire fabbisogni stabili di personale. La Corte ha stabilito che la temporaneità non è un elemento meramente formale, legato alla presenza di una causale nel contratto, ma rappresenta un requisito strutturale della somministrazione. Anche se la legge non fissa un limite massimo rigido alla durata del contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore, l’interpretazione deve essere coerente con la Direttiva 2008/104/CE: un utilizzo reiterato e prolungato del lavoratore, privo di reali ragioni oggettive, può rivelare un intento elusivo. La Corte ha inoltre affermato che, in caso di abuso, può configurarsi la frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c., che comporta la nullità dei contratti di somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’impresa utilizzatrice, oltre al risarcimento del danno in favore del lavoratore. Nel caso concreto, sono stati considerati indici di frode:
- la durata significativa dell’impiego (29 mesi continuativi),
- l’assenza di giustificazioni tecnico-produttive per una reiterazione così lunga e
- la scelta nominativa del lavoratore da parte dell’azienda, elemento che snatura la funzione tipica della somministrazione.

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