Inail
Circolare n. 1 del 9 gennaio 2026
Con la Circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, l’Inail fornisce un quadro organico della disciplina assicurativa applicabile agli studenti e al personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, con riferimento alle attività di insegnamento e apprendimento.
INFORTUNI IN ITINERE
La circolare chiarisce inoltre le modalità di applicazione dell’art. 7 del D.L. n. 159 del 31 ottobre 2025, convertito dalla Legge n. 198 del 29 dicembre 2025, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica estendendo la tutela Inail anche agli infortuni che possano verificarsi durante il tragitto tra l’abitazione (o altro domicilio dello studente) e il luogo di svolgimento dei percorsi di formazione scuola-lavoro, nonché nel percorso di ritorno.
ESTENSIONE A TUTTO IL PERSONALE DELLE SCUOLE
A partire dall’anno scolastico e accademico 2025/2026, tutte le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell’ambito dei suddetti percorsi formativi sono stabilmente incluse tra le attività protette dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 1 del Dpr n. 1124 del 1965. In particolare è stato precisato che la gestione per conto dello Stato si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali con contratto di lavoro subordinato e agli studenti, comprese, tra gli altri, anche le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), ad eccezione delle collaborazioni coordinate e continuative assicurate con premio ordinario. Tale previsione segna un significativo ampliamento della tutela rispetto al passato, superando la precedente disciplina che, fino all’anno scolastico e accademico 2022/2023, limitava l’obbligo assicurativo alle sole attività tecnico-scientifiche, alle esercitazioni pratiche e di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
PREMIO ASSICURATIVO ITS
Viene, inoltre, definito il regime assicurativo da applicare agli allievi degli Istituti tecnici superiori (Its), illustrando il premio speciale unitario annuale che deve essere corrisposto per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali.