4 agosto: Tassazione dei bonus maturati all’estero: ulteriori chiarimenti delle Entrate

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Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 199 del 4 agosto 2025
Pubblicato un nuovo intervento delle Entrate, che modifica quanto affermato in precedenza sull’imposizione fiscale dei premi maturati all’estero ma percepiti in Italia. In precedenza l’Agenzia era intervenuta con la Risposta n. 81 del 25 marzo 2025. Con la risposta n. 199, in applicazione del principio di “worldwide taxation”, previsto dall’art. 3 del Tuir, e del principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (art. 51), chiarisce che:
1. tutti i bonus percepiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia devono essere tassati nel nostro Paese, anche se maturati per attività svolta all’estero (principio di omnicomprensività);
2. anche i premi corrisposti da società estere, relativi a periodi precedenti la residenza fiscale in Italia, rientrano nel reddito imponibile del lavoratore italiano al momento dell’erogazione (principio di cassa);
3. la stabile organizzazione italiana, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare le ritenute Irpef su tali somme;
4. per evitare la doppia imposizione, al lavoratore spetta il credito d’imposta per le imposte eventualmente versate.

Allegati
Argomento Anteprima/Download Descrizione
Imposte, Tributi, Tasse AE Risposta 199.pdf -
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