Agenzia delle Entrate
Risposta a Interpello n. 195 del 30 luglio 2025
Sono stati forniti chiarimenti riguardanti la tassazione delle indennità obsolete. In particolare, l'Agenzia ha stabilito che tali indennità, se trasformate in benefit, non possono beneficiare dell'esenzione fiscale prevista per il welfare aziendale.
IL CASO ESAMINATO
L'Agenzia delle Entrate ha ricevuto un interpello da un'azienda che aveva soppresso alcune indennità contrattuali, offrendo ai dipendenti la possibilità di scegliere tra la ricezione di un importo fisso o la conversione in welfare aziendale. L'azienda sosteneva che, essendo le indennità obsolete, la loro trasformazione in welfare non dovesse essere soggetta a tassazione come reddito da lavoro dipendente. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mera conversione di una componente retributiva in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso. Pertanto, la quota di retribuzione relativa alle indennità soppresse, convertita in prestazioni di welfare, deve essere assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito da lavoro dipendente
LE MOTIVAZIONI
L'Agenzia delle Entrate ha motivato la sua risposta sottolineando che la conversione di indennità in benefit, in questo caso, non rientra nelle condizioni previste dalla legge per l'esenzione fiscale, in quanto non si tratta di premi di risultato o utili riconducibili al regime agevolato, né la contrattazione di secondo livello prevede la facoltà di convertire premi o utili in benefit.