Agenzia delle Entrate
Risposta a istanza di consulenza giuridica n. 15 del 25 novembre 2025
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di calcolo del reddito dei piloti non residenti, per le tratte internazionali che attraversano in parte lo spazio aereo italiano, con particolare riferimento al significato di “reddito prestato nel territorio dello Stato” (ex art. 23, co. 1, lett. c) del Tuir) e “redditi prodotti in Italia” nella disciplina relativa al regime speciale per i cosiddetti “lavoratori impatriati” (ex art. 16, D. Lgs. n. 147/2015). L’Agenzia ha stabilito che sono imponibili nel in Italia solo i redditi derivanti dai voli interni e la quota di reddito riferita al tempo di lavoro svolto in Italia, compreso lo spazio aereo, mentre il reddito derivante dalle ore di svolgimento dell'attività lavorativa fuori dal territorio e dallo spazio aereo del nostro Paese non è soggetto a tassazione in Italia.