Agenzia delle Entrate
Risposte alle Faq del 30 aprile 2026
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a due Faq relative alle agevolazioni ex art. 1, co. da 4 a 9, Legge 30 dicembre 2024, n. 207, cioè la somma esente spettante ai titolari di reddito complessivo non superiore ad € 20.000 e l’ulteriore detrazione spettante per i redditi da € 20.000 ad € 40.000.
Faq. n. 1
Le agevolazioni previste dall’art. 1, co. da 4 a 9, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), spettano ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Tuir, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917?
L’art. 1, co. 4, della legge di bilancio 2025 riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir (esclusi i titolari di redditi di pensione di cui al comma 2, lettera a, del medesimo articolo), il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Il successivo comma 6 prevede un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir (esclusi i titolari di redditi di pensione di cui al comma 2, lettera a, del medesimo articolo), il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro. Ciò premesso, considerato che, per espressa previsione normativa, l’ambito applicativo della somma e dell’ulteriore detrazione introdotte dalla legge di bilancio 2025 è circoscritto ai soli redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, a eccezione dei redditi da pensione di cui al co. 2, lett. a), del medesimo art. 49 del Tuir, i citati benefici non spettano in relazione ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del Tuir (per ulteriori approfondimenti, vedasi la Circolare n. 4/E del 2025, paragrafo 1.2).
Faq. n. 2
Le agevolazioni previste dall’art. 1, co. da 4 a 9, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), spettano ai titolari di redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente (quali, ad esempio, le indennità di disoccupazione, i trattamenti di integrazione salariale, le indennità di maternità-malattia, etc.) qualificati ai sensi dell’art. 6, co. 2, del Tuir, approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917?
Con la Circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 è stato evidenziato che “l’art. 6, co. 2, del Tuir stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. In forza di questa disposizione tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati a questi (ad esempio, la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, la indennità di maternità, etc.), comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo e l’assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente”. Con la Circolare n. 3 del 9 gennaio 1998, inoltre, con riferimento alla spettanza delle detrazioni per lavoro dipendente, è stato evidenziato che “le detrazioni competono nell’anno in cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, ciò anche con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, le indennità e somme erogate dall’INPS o da altri Enti, per le quali le detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all’indennità (ad esempio, per l’indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell’indennità) …”. Atteso che per la determinazione della somma e dell’ulteriore detrazione introdotte dalla legge di bilancio 2025 rilevano i giorni che danno diritto alla detrazione da lavoro dipendente di cui all’art. 13, co. 1, del Tuir, qualora quest’ultima sia riconosciuta sui redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, spetteranno del pari la somma e l’ulteriore detrazione sopra citate (per ulteriori approfondimenti, vedasi la Circolare n. 4/E del 2025, paragrafo 1.2).