Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 68/E del 4 dicembre 2025
L’esenzione Irpef, ex art. 1, co. 211 della Legge n. 232/2016 a favore delle vittime del dovere ed equiparati, e ai loro familiari superstiti, è applicabile a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie e non solo ai trattamenti correlati all’evento lesivo.