Corte di Cassazione Ordinanza n. 35364/2021 Come noto l’art. 2087 cod. civ., prevede che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. La suprema Corte
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